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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
 
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale  sia internazi o- nale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore e il venditore  del pacchetto turistico, cui il consumatorie si rivolge, devono essere abilitati autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa vigente

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio:  il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a
terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al consumatore, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) venditore: il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici  realizzati ai sensi del seguente art.4, dietro corrispettivo forfettario
c) consumatore di pacchetti turistici: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, , risultanti dalla combinazione, , di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod.Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod.Cons.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art.21.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
Organizzazione Tecnica: WOM TRAVEL S.n.c. – Viale Risorgimento n.147 – 47121 FORLI’
-S.C.I.A. presentata al Comune di Forlì in  data 28.11.2011;
-Polizza assicurativa di responsabilità civile n. 8471697 stipulata con Europassistance S.p.a;
-Validità dei programmi pubblicati sul sito o stampati su cartaceo dal 01.01.2012 al 31.12.2012;
-Le modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore sono riportate all’art.12;
-Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it. Il consumatore è tenuto a controllare eventuali modifiche o aggiornamenti prima della partenza del viaggio.

6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al consumatore presso l’agenzia di viaggi venditrice.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2  (Cod.Cons.)

7. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza del viaggio o in concomitanza alla prenotazione se questa avviene nei 20 giorni antecedenti la partenza.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia venditrice  e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in programma ed agli eventuali aggiornamenti successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbar- co nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del programma.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione    del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3 comma dell’art. 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel programma o da casi di forza maggi ore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore  il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'ecceden- za di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
In caso di recesso del consumatore dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma , o nel caso previsto dall’art. 7,  saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7,  il costo individuale di gestione pratica, le seguenti percentuali della quota di partecipazione e le quote assicurative già incluse al momento della richiesta dei servizi.
- 10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
- 30% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
- 50% da 14 a 3 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio;
- 75% fino al giorno prima della partenza del viaggio.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga
rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod.Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

13. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o altro documento di identità valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di prudenza e diligenza in vigore nei paesi di destinazione, alle informazioni fornite dall’organizzatore, nonché ai regolamenti amministrativi o legislativi del pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere dei danni che l’organizzatore dovesse subire a causa di loro inadempienza incluse le spese necessarie per il rimpatrio. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di
relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita con il materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde i n alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod.Cons. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le pre- stazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condi- zioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore  o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve  essere contestata dal consumatore durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Si consiglia di stipulare al momento della prenotazione una speciale polizza assicurativa contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto di viaggio.

21. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
Assicurazione fondo di garanzia di AMI ASSITANCE polizza n. 10014299000271.

ADDEDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qua- lunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendi ta di pac- chetti turistici sopra riportate: art. 6 comma1 ; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattisp e- cie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organiz-
zatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.)
 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART.17 DELLA LEGGE N.38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se sono commessi all’estero.
INFORMATIVA EX ART.23 D.LGS.196/03 (protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali – il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto – è svolto nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art.7 D.Lgs 196/03 contattando Wom Travel Snc – Viale Risorgimento n.147 – 47121 Forlì, titolare del trattamento.